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Comitato"Villanterio per Chernobyl - dedicato a Veronica"Via della Chiesa, 427019 Villanterio PVPresidente: Don Antonio Vitali
Vice Presidente: Angela Mariani
angela@villanterioperchernobyl.it
cell. +39 339 4076993
posta certificata: comitato@pec.villanterioperchernobyl.it
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"Comitato Villanterio per Chernobyl"
IBAN: IT26T0832456390000000370513
STATUTO
Art. 1 Nome, durata e sede
1.1 Il Comitato si denomina “Comitato Villanterio per Chernobyl – dedicato a Veronica” in seguito solo Comitato. Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la legge regionale 1/08 “testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” e i principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
1.2 I contenuti e la struttura del Comitato sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita del Comitato stesso.
1.3 La durata del Comitato è illimitata.
1.4 Il Comitato ha sede in Villanterio, via della Chiesa, 4.
Art. 2 Finalità
Il Comitato, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2.1 Il Comitato ha lo scopo di ospitare in Italia, affidandoli a famiglie a ciò disponibili, minori di età non superiore a quindici anni, provenienti da regioni dell’Ucraina, Russia e Bielorussia contaminate in seguito al disastro della centrale di Chernobyl o che comunque, anche solo indirettamente, abbiano contratto o corrano il rischio di contrarre infermità collegabili al detto incidente ovvero soffrano di infermità di altra origine ma aggravate dalle conseguenze dell’incidente;
Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, il Comitato si propone di promuovere l’espletamento della documentazione e di ogni altra formalità amministrativa necessaria o anche solo opportuna per l’espatrio di detti bambini ed il loro soggiorno in Italia nonché di promuovere attività e servizi necessari o anche solo opportuni per organizzare l’ospitalità in Italia di detti bambini e tutelarne la sicurezza, la salute psicofisica e l’istruzione, nell’esclusivo interesse del minore stesso.
2.2 Al fine di perseguire le proprie finalità il Comitato raccoglie da persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, somme di denaro o beni in natura entrambi destinati esclusivamente agli scopi di cui ai punti del presente articolo 2.
2.3 Al fine di svolgere le proprie attività il Comitato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
2.4 Il Comitato non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
2.5 Il Comitato può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
Art. 3 Ammissione al Comitato
3.1 Sono aderenti al Comitato tutte le persone fisiche che condividono le finalità e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa che fosse stabilita dall’Assemblea. Chi intende aderire al Comitato deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che lo stesso si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti al Comitato. In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 4 Adesione al Comitato
4.1 L’adesione al Comitato non può essere disposta per un periodo temporaneo, ferma restando in ogni caso il diritto di recesso. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita del Comitato. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. II numero degli aderenti è illimitato.
4.2 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'as-sociazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
Art. 5 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
5.1 Recesso
Chiunque aderisca al Comitato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti allo stesso; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale, se prevista.
5.2 Esclusione
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi al Comitato può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall’articolo 7 del presente Statuto. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può ricorso al Collegio dei Garanti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 6 Organi sociali del Comitato
Sono organi del Comitato:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vicepresidente;
il Segretario
il Tesoriere.
il Collegio dei Garanti.
Art. 7 Assemblea dei soci
7.1 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed è l’organo sovrano del Comitato stesso. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (nei tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell’esercizio in corso). Il Presidente convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta anche tramite avviso via mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti al Comitato in regola con il pagamento della quota associativa, almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
7.2 Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi in forma scritta esclusivamente ad altri aderenti. Ogni socio non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra indicati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
7.3 Votazioni
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del Comitato e per l’approvazione del Bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria si rimanda all’art. 18 del presente Statuto.
7.4 Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea provvede a:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti:
- approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione dell’attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita del Comitato, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio.
- di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Art. 8 Consiglio Direttivo
8.1 Costituzione
II Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
8.2 Convocazione, validità e votazioni
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta, anche per posta elettronica, del Presidente almeno una volta all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti al Comitato almeno dieci giorni prima dell’adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8.3 Oggetto delle delibere di Consiglio
Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento del Comitato;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell’attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell’attività svolta con relativo bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente il Segretario e il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
Art. 9 Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti. Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo del Comitato, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali del Comitato. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; ha la firma e la rappresentanza legale del Comitato nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Comitato davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 10 Il Vicepresidente
In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art. 11 Il Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione del Comitato. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti.
Art. 12 Il Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito della regolare predisposizione, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, della contabilità e delle scritture contabili ai fini della predisposizione dei bilanci come regolati dal successivo Art. 15. Il sistema di contabilità è predisposto secondo lo schema del rendiconto finanziario semplici ad entrate ed uscite e non prevede la predisposizione di contabilità in partita doppia. E’ obbligo del Tesoriere conservare tutta la documentazione delle entrate e delle uscite per il periodo previsto normalmente per lo scadere dei termini di accertamento previsti dalle norme fiscali.
Art. 13 Collegio dei Garanti
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non aderenti. I componenti eleggono al loro interno un Presidente del Collegio. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. Al Collegio è demandato il controllo e la revisione della contabilità e del Bilancio consuntivo annuale.
Art. 14 Proventi e oneri del Comitato
14.1 I proventi del Comitato sono costituiti da: tesseramento soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi per servizi, proventi da convenzioni, attività commerciali marginali, interessi attivi, avanzi di gestione.
14.2 Gli oneri del Comitato sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi.
14.3 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie del Comitato. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Art. 15 Bilancio
L’esercizio economico del Comitato coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall’articolo 7 del presente Statuto. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall’articolo 7 del presente Statuto. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Garanti almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede del Comitato nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dal Comitato a spese del richiedente.
Art. 16 Avanzi di gestione
Al Comitato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. Il Comitato ha l’obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17 Responsabilità ed assicurazione
Gli aderenti al Comitato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. Il Comitato risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. Il Comitato, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Comitato stesso.
Art. 18 Modifiche allo Statuto e scioglimento del Comitato
18.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima convocazione o la presenza di almeno la metà degli aderenti in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
18.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione del Comitato può essere pro¬posto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
18.3 Il Comitato ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art. 19 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposi¬zioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legge regionale 1/08, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.